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II Sovraindebitato

Si trova in sovraindebitamento chi, nonostante gli sforzi, non riesce più a sostenere i propri impegni economici e rimborsare finanziamenti o debiti.
Quindi il sovraindebitamento può derivare, ad esempio, da chi ha contratto diversi acquisti rateizzati e per un imprevisto dovuto a questioni di mercato, di lavoro, familiari o di salute, non può farvi fronte.

Organismo per la Composizione delle Crisi

L'OCC è una istituzione, imparziale ed indipendente, che fornisce informazioni sul sovraindebitamento, valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura e nomina i gestori delle crisi.
Solo gli enti pubblici iscritti all'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia possono fornire il servizio e possono farlo solo nel proprio territorio di competenza.

Gestore della crisi

Il Gestore della Crisi è un professionista scelto dall'istituzione per studiare la situazione di chi è in sovraindebitamento e trovare, insieme al debitore, delle possibili soluzioni.

Gli obiettivi

L'obiettivo è creare le condizioni perché debitori e creditori possano uscire da situazioni di blocco.
L'OCC e il Gestore non finanziano e non si sostituiscono al debitore.
La normativa di riferimento nasce con la Legge 3/2012, che ha introdotto "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento".
Il Decreto Ministeriale 202/2014 ha stabilito il "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento".
Poi la Legge 132/2015 "recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria" ha meglio definito il quadro.
Per i testi e gli aggiornamenti della normativa si fa riferimento alla Gazzetta Ufficiale.

Le procedure e i benefici

L'OCC, il Gestore della Crisi e un Giudice delegato valutano la fattibilità delle soluzioni possibili in ogni caso concreto.

 Accordo di composizione della crisi e ristrutturazione: ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L'accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.

 Piano del consumatore: funziona come l'accordo ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano una attività professionale in corso.

 Liquidazione del patrimonio del debitore: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti. All'esito della procedura di gestione della crisi il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell'esdebitazione.

L'esdebitazione comporta la possibilità di lasciarsi alle spalle i vecchi debiti anche se attraverso la gestione della crisi sono stati pagati solo in parte.

I beneficiari

Solo il debitore che si trova in stato di sovraindebitamento può prendere l'iniziativa di attivare la procedura.
I creditori non possono prendere l'iniziativa al posto del debitore.

Chi può accedere:

 Consumatore;
 imprenditore agricolo;
 c.d. start up innovativa;
 imprenditore sotto soglia art 1 LF (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila);
 imprenditore sopra soglia art 1 LF ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila);
 imprenditore cessato;
 socio illimitatamente responsabile;
 professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
 società professionali ex L. 183/2011;
 associazioni professionali o studi professionali associati;
 società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
 enti privati non commerciali.

Gli esclusi

 L'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
 Chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;
 Chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
 Chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.

OCC Protezione Consumatori
Pescara
Chieti
Lanciano
085815716

occprotezioneconsumatori@pec.it
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